Art. 28.
(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali).

      1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le funzioni previste dal presente Statuto e dalla legge regionale statutaria.
      2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul bilancio regionale, sugli atti di programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.
      3. Una rappresentanza del Consiglio delle autonomie locali, preventivamente informata, partecipa, con facoltà di intervento, alle sedute della Giunta regionale che hanno in discussione questioni di cui al comma 2.
      4. Il Consiglio delle autonomie locali può sollecitare il Presidente della regione a ricorrere alla Corte costituzionale sia contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato o di altre regioni, sia per conflitto di attribuzione.

 

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